Allora, la norma di riferimento per la produzione dei prodotti alimentari senza glutine venduti preconfezionati è rappresentata dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 111 e successive modifiche. Tale Decreto prevede che la produzione e il confezionamento di prodotti senza glutine vengano effettuati in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute (articolo 10).
Sempre la stessa norma prevede che solo gli alimenti prodotti e confezionati presso stabilimenti autorizzati e sottoposti a procedura di notifica di etichetta (articolo 7) possono riportare sulla confezione l’indicazione “prodotto dietetico senza glutine” (articolo 4).
Pertanto la presenza di tale dicitura (“dietetico senza glutine”) implica sempre, tassativamente e necessariamente l’Autorizzazione e Notifica Ministeriale. I prodotti dietetici notificati sono elencati sul Registro Nazionale del Ministero della Salute concernente l’Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare (articolo 7 del DM 8 giugno 2001). Tale elenco è disponibile, ovviamente con i suoi aggiornamenti periodici, sul sito del Ministero della Salute.
Ma quali sono le norme che regolamentano l’etichettatura degli alimenti?
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
- Normativa sui prodotti dietetici: Decreto legislativo 1992/111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
- Regolamento 2009/41 CE relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.
Vediamo quale iter bisogna seguire per emettere un prodotto senza glutine sul mercato. L’immissione in commercio di un prodotto dietetico (nel nostro caso senza glutine) è subordinata alla procedura di notifica al Ministero della Salute, che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di garantire la sicurezza dei prodotti (niente contaminazione o tracce) e la corretta informazione ai consumatori. La notifica va fatta, singolarmente per ogni prodotto dietetico, al Ministero.
In caso di rilievi di punti non corretti, il Ministero informerà l’azienda, che ha 30 giorni per adeguarsi a quanto richiesto attraverso l’invio di risposta scritta, contenente le informazioni indicate in un apposito modulo risposta specifico. Nelle comunicazioni inviate dal Ministero all’azienda è indicato in oggetto un codice identificativo della pratica, che va riportato in oggetto nel modulo opportuno per le successive comunicazioni con il Ministero al fine di consentire un riconoscimento più facile della pratica. La notifica può essere effettuata da ogni operatore del settore alimentare che è responsabile della commercializzazione in Italia dell’alimento senza glutine.
La risposta si ha solitamente entro 90 giorni e va versata una tariffa. MARCHIO SPIGA BARRATA La concessione dell’uso del marchio “Spiga Barrata” viene rilasciata dall’ente SBS in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).
Inoltre in ogni confezione che compriamo troviamo indicato il numero di lotto per poter sempre monitorare la scheda tracciabilità dei lotti di produzione e dei lotti di confezionamento. Ora vediamo come si deve comportare chi produce prodotti freschi e non confezionati come le pasticcerie e le panetterie.
La produzione e vendita di alimenti freschi senza glutine che si propongono in alternativa agli alimenti in cui il glutine è parte fondamentale degli ingredienti (come appunto pasta, pane, pizza, ecc.) in questo momento non è disciplinata da alcuna norma nazionale specifica, rientra però nel campo di applicazione del Regolamento UE N. 828/2014, che prevede che la dicitura “senza glutine” possa essere utilizzata su prodotti confezionati o alimenti venduti sfusi. Il produttore deve garantire un contenuto massimo di 20 ppm ovvero di 20 mg su kg, che significa non evitare solo ingredienti contenenti glutine, ma prestare attenzione anche ad ogni possibile fonte di contaminazione.
Al momento l’assenza di specifiche norme o prescrizioni rivolte a questo genere di produzioni a livello nazionale, lascia dubbi sulle reali garanzie di sicurezza per i celiaci. Per questo, alcune Amministrazioni Regionali hanno stabilite norme e leggi individuando specifici obblighi per i produttori di alimenti per celiaci venduti direttamente al consumatore (laboratori artigianali) e per i ristoratori che vogliono avviare un’offerta gluten-free. Direi che per quanto riguarda i prodotti confezionati possiamo stare tranquilli, mentre i prodotti freschi consiglierei di comprarli, una volta trovato il vostro forno di fiducia, sempre da lui!